Il Reverse Charge, o inversione contabile, è un meccanismo che si applica all’IVA tramite il quale differentemente da quanto avviene abitualmente è il destinatario di un servizio o di una fornitura di beni è tenuto ad assolvere dell’imposta sul valore aggiunto in luogo del prestatore di servizio o del fornitore.
Il fornitore emette fattura senza IVA ed indica sulla fattura l’apposita dicitura che fa riferimento all’applicazione del regime del reverse charge (articolo 17 comma 5 del Dpr 633/1972). Sarà cura di chi riceve i beni o la prestazione di servizio integrare la fattura ricevuta con l’indicazione della proprio all’aliquota IVA e di registrare la fattura nel registro delle fatture o dei corrispettivi, ma anche nel registro degli acquisti, in modo tale per cui da rendere “neutro” l’effetto di tale imposta.
Come avrai intuito tale meccanismo rappresenta una deroga alla normale applicazione dell’IVA, secondo cui il debitore di tale imposta nei confronti del fisco italiano è chi effettua il servizio o la vendita dei beni il quale deve applicare l’IVA sulle fatture emesse. Per le operazioni soggette a reverse charge invece l’assolvimento dell’IVA è a carico di chi effettua l’acquisto, che nella pratica consiste nello stesso soggetto che avrebbe diritto alla detrazione dell’imposta. La finalità di questo strumento è quella di combattere l’elusione del’IVA e di contrasto delle frodi.
Affinchè si possa applicare è importante ricordare che entrambi i soggetti devono essere titolari di partita IVA, non si può applicare se uno dei due è un privato.
La registrazione delle Fatture
Per le operazioni in cui si applica l’inversione contabile la procedura che va seguita è la seguente:
- Colui che effettua la prestazione o cessione del bene emettere la fattura senza IVA, ma inserendo obbligatoriamente la dicitura del reverse charge con relativa norma
- Chi riceve la prestazione o acquista il bene integra la fattura ricevuta indicando l’aliquota e l’imposta e registra le stessa sia nel registro delle fatture emesse, sia nel registro degli acquisti
Come dicevamo prima dal punto di vista strettamente finanziario tali operazioni hanno un effetto nullo per entrambi i soggetti. Le prestazioni interessate dall’inversione contabile sono quelle definite dall’art. 17 comma 5 e comma 6 e dall’art. 74 comma 7 e comma 8 del d.P.R. 633/1972.
reverse charge
Reverse Charge nell’Edilizia
Uno dei settori maggiormente interessati dall’utilizzo dell’inversione contabile è quello dell’edilizia. Lo strumento è stato introdotto per evitare l’evasione dell’IVA e le cosiddette “frodi carosello”.