Contratti Collettivi Nazionali Commercio: Mansioni, Ferie e Livelli di Inquadramento

In questo articolo vogliamo darti alcune informazioni riguardanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore Terziario, che comprende le aziende del commercio, della distribuzione e dei servizi. Se lavori in una di quelle aziende, tieni presente che, pur appartenendo alla categoria del Terziario, devi fare riferimento al CCNL stipulato tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL) e l’associazione nazionale dei datori di lavoro a cui aderisce l’azienda da cui dipendi. È pertanto opportuno, all’atto dell’assunzione, informarti in merito a quale associazione la tua azienda afferisce e, quindi, a quale contratto devi fare riferimento. Ciò è molto importante al fine di conoscere, in modo corretto, quali sono i tuoi diritti e doveri previsti dal contratto, a cui sei soggetto indipendentemente dalla tua iscrizione ad un’organizzazione sindacale firmataria.

Qui prenderemo in esame alcuni dei principali istituti contemplati nei CCNL delle due associazioni datoriali più importanti, la Confcommercio e la Confesercenti. Alla prima aderiscono circa 700.000 aziende, alla seconda più di 350.000. Gli istituti presi in esame sono pressoché identici per entrambi i CCNL, ad eccezione dei periodi di vigenza contrattuale, che differiscono nelle scansioni temporali.

VIGENZA DEI CCNL

Per quanto riguarda la Confcommercio, il CCNL è stato stipulato il 30/03/2015 ed è in vigore dal 01/04/2015 al 31/07/2018, quello relativo alla Confesercenti, stipulato il 12 luglio 2016, decorre dal 01/07/2016 ed è scaduto il 31/12/2017.

LIVELLI DI INQUADRAMENTO E QUALIFICHE

I lavoratori sono inquadrati in un’unica classificazione per operai, impiegati e quadri, articolata su 8 livelli normativi e retributivi, a cui dobbiamo aggiungere le due categorie degli operatori di vendita. Gli apprendisti sono inquadrati tra il 1° ed il 6° livello.

Ad ogni livello di inquadramento corrisponde una specifica qualifica nella seguente disposizione:

  • QUADRI quadri direttivi
  • 1° LIVELLO gestore o gerente di negozio, di filiale
  • 2° capo di reparto; programmatore analista
  • 3° vetrinista; operaio specializzato provetto
  • 4° commesso: cassiere comune; operaio specializzato
  • 5° dattilografo; operaio qualificato
  • 6° operaio comune
  • 7° addetto alle pulizie
  • 1° e 2° categoria operatori di vendita

MINIMI CONTRATTUALI

Sono costituiti dall’Elemento retributivo nazionale conglobato, dalla Contingenza E.D.R., dal Terzo elemento e da altre voci come l’Indennità di Funzione per i quadri. Ad ogni livello normativo di inquadramento corrisponde un minimo retributivo parametrato in modo direttamente proporzionale. Il minimo retributivo più elevato è quello del livello QUADRI. La scala retributiva sale dal 1° al 7° livello. Per quanto riguarda le due categorie degli operatori di vendita, la prima prevede un minimo retributivo più alto della seconda. In sintesi:

  • QUADRI 2.699,85
  • 1° LIVELLO 2.248,08
  • 2° 2.012,45
  • 3° 1.793,12
  • 4° 1.618,75
  • 5° 1.511,02
  • 6° 1.407,94
  • 7° 1.283,38
  • 1° categoria 1.563,36
  • 2° categoria 1.392,35

FERIE, FESTIVITÀ E PERMESSI RETRIBUITI

Per ogni anno di servizio, maturi 26 giorni lavorativi (dal lunedì al sabato) di ferie retribuite. Qualora il rapporto di lavoro inizi o cessi durante l’anno, ti verrà corrisposto 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero). L’azienda ha facoltà di programmare le ferie da maggio ad ottobre, ad eccezione di quelle che, per ragioni di conservazione degli alimenti, possono stabilire turnazioni di ferie in ogni periodo dell’anno.

I giorni considerati festivi dalla legge sono retribuiti normalmente, mentre, per quelli coincidenti con la domenica, hai diritto ad una quota giornaliera in aggiunta alla normale retribuzione. Sono inoltre previste 32 ore di permessi retribuiti a compensazione delle festività abolite per legge. Puoi fruire anche di permessi retribuiti per motivi personali: 56 ore nelle aziende fino a 15 dipendenti, 72 ore in quelle con più di 15 dipendenti.

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